Autoriparatori

La Legge 122/92 disciplina l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi i ciclomotori, le macchine agricole, i rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone o cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione”.

Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.

Sono soggette alla medesima disciplina anche le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi, che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione e ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno (cosiddette officine o strutture interne).

L’attività di autoriparazione si distingue nelle seguenti sezioni:

  • Meccatronica;
  • Carrozzeria;
  • Gommista.

Non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.

Non rientra, altresì, nell’ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono attività agromeccanica provviste di officina.

Anche l’attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della Legge n. 122/92, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.

Non sono assoggettate alle disposizioni della Legge n. 122/92 le imprese che effettuano la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe ecc) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dall’art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi adibite al trasporto su strada di persone o cose.


RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 122 del 05/02/1992
D.P.R. 558/99 art. 10
Legge 224 del 11/12/2012
Legge 241 del 07/08/1990 art. 19
D.lgs 126/2016- D.lgs 222/2016



Requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività >>

Requisiti richiesti per il responsabile tecnico >>

Imprese iscritte con attività di autoriparazione alla data del 5 gennaio 2013 >>

Riqualificazione dell’attività di meccanica motoristica e elettrauto in meccatronica >>

Estensione delle abilitazioni agli altri settori >>

Modalità di presentazione delle pratiche e modulistica >>

Variazione del responsabile tecnico >>

Titoli di studio idonei per le attività di cui alla Legge 122/1992 (file PDF)

Ultima modifica
Mar 24 Gen, 2023