La mediazione

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite insorta.

Il mediatore è imparziale e "super partes", ha il compito di individuare gli interessi delle parti e di guidarle nella ricerca di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l\'auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.

L\'art. 5 co. 1 bis del Dlgs 28/10, prevede il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità all\'azione giudiziale nelle seguente materie : condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.


CHE DIFFERENZA C\'È TRA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE?

La mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in lite, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.


CHI È IL MEDIATORE?

Il mediatore è la persona fisica deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, deve essere iscritto ad un ordine professionale.

E\' inoltre in possesso di una specifica formazione di almeno 50 ore su materie quali ad esempio la normativa in materia di mediazione e conciliazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di comunicazione.
Il mediatore non è né un giudice, né un arbitro, ma deve esclusivamente svolgere il compito di "facilitatore" nel raggiungimento di un accordo tra le parti. Per questo deve anche astenersi dal rendere giudizi sia sulle persone che sui fatti oggetto della lite.

Elenco mediatori aggiornato all\'anno 2020 [file PDF]

Le iscrizioni sono attualmente sospese.


AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La domanda di mediazione si presenta mediante deposito cartaceo o invio per fax o posta elettronica di una "istanza" (il modello può essere scaricato nella sezione Modulistica).

Nel caso di domande presentate presso due organismi diversi verrà data priorità a quella inoltrata per prima in tal caso farà fede la data e l\'ora di presentazione della domanda.

Entro 24/48 ore il nostro organismo attiva la procedura e fissa l’incontro (di norma nei quindici giorni successivi al deposito) il mediatore viene designato (individuandolo nell’elenco pubblicato su questo sito) al momento all’accettazione della procedura da parte del soggetto chiamato in mediazione.

La parte che ha ricevuto la domanda di mediazione, dovrà comunicare la propria adesione almeno 7 giorni prima della data dell\'incontro fissato. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. In qualsiasi momento la parte o le parti, oltre che il giudice, possono decidere di attivare la procedura di mediazione.


LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

L’Organismo di mediazione convoca le parti ad una sessione preliminare ovvero ad una riunione preventiva alla procedura di mediazione (“primo incontro”).

Anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali, le parti devono prendere parte alla sessione preliminare al fine di valutare la possibilità di procedere nella procedura di mediazione. Non sono dovute indennità per partecipare alla sessione preliminare. La tariffa di mediazione è dovuta dalle parti solo se durante la stessa emerge la volontà di proseguire nel vero e proprio incontro di mediazione.

In questo caso, il mediatore designato (scelto dal responsabile dell\'organismo di mediazione o dalle parti di comune accordo), rinvia ad un secondo incontro in cui previo pagamento della tariffa di mediazione, ascolta le parti, in sessioni riservate o congiunte, e svolge un\'azione mirata al raggiungimento di un accordo amichevole per la definizione della controversia.

Non vi è limite al numero di incontri che il mediatore può richiedere, purchè sia rispettato il tempo massimo di 3 mesi per la conclusione del procedimento. Questo termine può essere derogato , ma solo con il consenso di tutti (parti e mediatore).

Nel caso in cui entrambe le parti richiedano al mediatore di formulare una proposta egli è obbligato a farla, nei modi previsti dal regolamento e dall\'art. 11 D.Lgs 28/10.

Ultima modifica
Mar 24 Gen, 2023