L'arbitro

Le parti affidano all’arbitro, tramite la stipulazione della convenzione di arbitrato, il potere di decidere controversie presenti o future, sottraendole al giudice ordinario. L'arbitro si differenzia pertanto dal conciliatore in quanto quest'ultimo non ha il potere di decidere la lite, ma solo di aiutare le parti ad individuare, di comune accordo, una soluzione.

Il Tribunale Arbitrale deve essere sempre composto da un numero dispari di arbitri. Normalmente si avrà un Arbitro Unico oppure un Collegio Arbitrale di tre arbitri. Le parti possono stabilire nella convenzione arbitrale le modalità di nomina degli arbitri. Le parti hanno il potere di designare direttamente gli arbitri, oppure di affidare tale compito ad uno specifico soggetto terzo (per esempio: Presidente della Camera Arbitrale, Presidente del Tribunale, Presidente di un ordine professionale o di una Camera di Commercio).
Per quanto concerne i requisiti dell’arbitro, la legge prevede quale unica condizione per rivestire la qualità di arbitro la piena capacità di agire: non possono essere arbitri i minori, gli inabilitati, gli interdetti, i falliti e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici.

La Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, conformandosi alle linee guida di Unioncamere, ha determinato alcune condizioni necessarie (art. 6, comma 4, 5 e 8) affinché un soggetto possa essere iscritto all’Elenco degli arbitri formato e tenuto dalla Camera stessa. Ciò, al fine di garantire l’alta professionalità degli arbitri e l’efficienza dell’organismo.

In tutti i casi in cui, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, spetta al Consiglio Arbitrale la nomina di un arbitro, questo deve essere scelto fra gli iscritti nell’Elenco citato (art. 6, comma 2). Pertanto il Consiglio Arbitrale discrezionalmente, avuto riguardo alla materia del contendere, nomina l’arbitro o gli arbitri, che reputa più idonei allo svolgimento della procedura arbitrale tra gli arbitri presenti nell’Elenco. Al contrario, quando la nomina dell’arbitro spetta ad una parte, questo può essere scelto anche fra persone non iscritte nell’Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. Per quanto attiene alle norme di comportamento degli arbitri, la Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha adottato, allegandolo allo Statuto e Regolamento, un Codice Deontologico, cui gli arbitri sono chiamati ad attenersi, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Consiglio Arbitrale, nella riunione del 6 marzo 2013 ha istituito da ultimo un elenco degli arbitri specializzati nel settore marittimo, al quale attingere per la nomina dei giudicanti nei contenziosi legati a questioni di diritto della navigazione in generale.


Come iscriversi all’Elenco degli arbitri tenuto dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Ai sensi dell’art. 6 dello Statuto e Regolamento, il Consiglio Arbitrale provvede alla formazione e alla tenuta dell’Elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale, ogni tre anni, provvede all’aggiornamento dell’Elenco arbitri cancellando gli iscritti che abbiano perduto i requisiti previsti dallo Statuto-Regolamento ed iscrivendo, su richiesta, i nuovi soggetti aventi tali requisiti.

Il Consiglio Arbitrale indicherà i termini e le modalità di aggiornamento dell’Elenco e li renderà noti mediante la Segreteria della Camera Arbitrale.

A tal proposito si comunica che il Consiglio Arbitrale ha deliberato, a decorrere dal 13 gennaio 2023, l’apertura del procedimento di rinnovo dell’elenco degli arbitri, sezione generale.

Pertanto da tale data, potranno essere presentare le domande di iscrizione all’elenco. Si precisa che possono presentare l’istanza coloro che ai sensi dell’art. 6, co. 4 e 5 dello statuto e regolamento possiedono i seguenti requisiti:

  1. essere iscritti ad ordini o collegi professionali, con un’anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno cinque anni;
     
  2. abbiano frequentato un corso di formazione in materia di arbitrato ed i corsi di aggiornamento sulla stessa materia promossi ed organizzati dalle Camere di Commercio oppure da altri organismi estranei al sistema camerale; ovvero abbiano conseguito un master universitario in diritto dell’arbitrato.

L’istanza dovrà essere inviata tramite il modello predisposto dalla Segreteria arbitrale qui allegato [file PDF], sottoscritta con firma digitale ed inviata all’indirizzo pec dell’ente camerale: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it.

Sulle istanze deciderà con delibera il Consiglio Arbitrale entro il 30 giugno 2023.

Il Consiglio Arbitrale, per l’occasione del rinnovo dell’elenco degli arbitri, ha altresì organizzato un corso di formazione degli arbitri, tenuto dagli stessi professori che compongono il consiglio arbitrale, a cui potranno iscriversi anche coloro che già hanno il requisito della formazione o anche che non hanno interesse poi all’iscrizione all’elenco degli arbitri, ma intendono approfondire la materia dell’arbitrato. Si tratta infatti di un corso di alta specializzazione.

Il corso ha un costo complessivo di euro 366 compresa l’IVAsi rinvia per le informazioni al file qui allegato [file PDF], in cui è presente anche il modello di domanda da presentare per l’iscrizione al corso. Si specifica che i corsisti che al termine delle lezioni avranno superato la prova di esame e sono iscritti ad ordini o collegi professionali, con un’anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della professione di almeno cinque anni, verranno iscritti all’elenco degli arbitri.

Il rinnovo dell’elenco si dovrà completare entro il 30 giugno 2023.

 

Ultima modifica
Gio 09 Feb, 2023