Informazioni generali

 

Presso ogni Camera di Commercio è tenuto il registro degli assegnatari dei marchi di identificazione nel quale devono iscriversi coloro che:

  • vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;
  • fabbricano oggetti contenenti metalli preziosi;
  • importano oggetti contenenti metalli preziosi.

Sono considerati metalli preziosi:

  • Platino;
  • Palladio;
  • Oro;
  • Argento.

Gli oggetti in metallo prezioso fabbricati e posti in commercio devono essere obbligatoriamente marcati con:

  • il titolo legale espresso in millesimi;
  • il marchio di identificazione.

Il titolo di una lega (rapporto tra il peso del metallo prezioso contenuto in un campione e il peso del campione) deve essere espresso in millesimi.

Per ogni parte degli oggetti, i titoli legali da garantire sono i seguenti:

  • Platino: 950, 900, 850 millesimi.
  • Palladio: 950, 500 millesimi.
  • Oro: 750, 585, 375 millesimi.
  • Argento: 925, 800 millesimi.

E\' ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto, indicato per ciascuno dei metalli preziosi.
Non sono ammesse tolleranze negative sui titoli dichiarati relative alle materie prime in oro, argento, platino e palladio né quelle sui titoli legali.


ECCEZIONI

  • Negli oggetti di platino e palladio massiccio e di pura lastra è ammessa una tolleranza di 5 millesimi.
  • Negli oggetti di platino e palladio a saldatura semplice è ammessa una tolleranza di 10 millesimi.
  • Negli oggetti in oro eseguiti col metodo della fusione a cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con tolleranza di 3 millesimi.

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 22.5.1999 n. 251 - G.U. n. 180 del 03/08/1999 (file PDF)
D.P.R. 30.5.2002 n. 150 - G.U. n. 173 del 25/07/2002 (file PDF)

 

 

Ultima modifica
Mer 08 Feb, 2023