Verificazione periodica strumenti di misura e obblighi dei titolari degli strumenti

VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA: DAL 19 MARZO 2019 è eseguita esclusivamente dagli Organismi accreditati e non più dalla Camera di Commercio o dai laboratori accreditati
Per maggiori informazioni leggi il testo dell'avviso >>

Si ricorda che l'ufficio Metrico svolgerà attività di sorveglianza sugli strumenti metrici in uso per accertare, mediante controlli non preannunciati e ad intervalli casuali, la corretta applicazione delle disposizioni in materia di metrologia legale (compreso il controllo sulla presenza della verifica periodica). Leggi il paragrafo "Obblighi dei titolari degli strumenti", più avanti in questa pagina.



Pubblicato in G.U. il D.M. 21 aprile 2017, n. 93 "Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea" - in vigore dal 18/09/2017 - l'atteso provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico di semplificazione, omogeneizzazione e innovazione in materia di metrologia legale che introduce importanti novità per gli operatori economici coinvolti.


 

Informativa privacy ex art. 13 Regolamento 2016/679 [file PDF]

 

Il D.M. 21 aprile 2017, n. 93 [file PDF], in vigore dal 18 settembre 2017, disciplina la verificazione periodica degli strumenti di misura, eseguita dalle Camere di Commercio o dagli Organismi.


DEFINIZIONI

STRUMENTO DI MISURA: uno strumento utilizzato per una funzione di misura legale (funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell’ambiente, tutela del consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

TITOLARE DELLO STRUMENTO DI MISURA: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell’attività di misura, soggetti all’obbligo di verificazione periodica.


OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI

I Titolari degli strumenti di misura soggetti all’obbligo della verificazione periodica:

  • comunicano, entro 30 giorni, alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio, la data di inizio dell’utilizzo e quella di fine utilizzo degli strumenti e gli elementi identificativi degli stessi (tipo strumento, marca e modello, numero di serie, anno marcatura CE e marcatura metrologica supplementare, data messa in servizio e di cessazione, specifica di eventuale uso temporaneo);
  • mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché ogni altro marchio, sigillo o elemento di protezione;
  • curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;
  • conservano il libretto metrologico ed eventuali ulteriori documenti prescritti.

Comunicazione modalità telematica>>

Comunicazione PEC inizio/fine utilizzo strumenti di misura - Art. 8 D.M. 21 aprile 2017, n. 93 [file PDF compilabile al PC]


ELENCO DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI DI MISURA

In ogni Camera di commercio è formato l' “Elenco dei Titolari degli strumenti di misura”, nel quale confluiscono tutte le informazioni relative a:

  • comunicazioni dei Titolari degli strumenti di misura riguardanti la data di inizio dell’utilizzo e quella di fine dell’utilizzo degli strumenti e gli elementi identificativi degli stessi;
  • trasmissioni da parte degli Organismi riguardanti le attività di verificazione periodica;
  • esiti dell’attività relativa ai controlli casuali e delle verifiche periodiche eseguite nel periodo transitorio dalle Camere di commercio.

Tutti coloro che utilizzano strumenti per pesare o per misurare per la determinazione della quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali, ivi comprese quelle destinate al consumatore finale, devono pertanto inviare le comunicazioni di legge.

L'elenco dei Titolari degli strumenti di misura riporta le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici dell'azienda utilizzatrice degli strumenti e l’indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, qualora diverso dalla sede;
  • i dati identificativi e la tipologia degli strumenti utilizzati;
  • le verifiche e i controlli casuali eseguiti su ognuno di questi strumenti.

Vai alla pagina degli elenchi dei titolari degli strumenti di misura >>


VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI DI MISURA

Tutti gli strumenti utilizzati per funzioni di misura legali devono essere sottoposti obbligatoriamente a verificazione periodica (controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita dal D.M. 93/2017, o a seguito di riparazione comportante la rimozione di sigilli di protezione).

Periodicità della verificazione degli strumenti di misura in servizio [file PDF]

IMPORTANTE: il Titolare dello strumento di misura DEVE richiedere una nuova verificazione periodica almeno 5 giorni prima della scadenza della precedente o entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione.

La verificazione periodica è eseguita entro 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta dagli organismi accreditati in possesso dei requisiti specificati all’allegato I del DM 93/2017, che abbiano presentato apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività ad Unioncamere e che risultino iscritti nell’apposito elenco nazionale.

Se la verificazione periodica ha esito positivo, viene applicato sullo strumento di misura un contrassegno di colore verde che riporta l'anno ed il mese di scadenza della verificazione e il logo dell'Organismo. 
Se la verificazione ha esito negativo, l'Organismo applica un contrassegno di colore rosso, che verrà rimosso all'atto della riparazione o della nuova verificazione.


OBBLIGO DEL LIBRETTO METROLOGICO

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumenti di misura, senza onere per il Titolare, di un libretto metrologico, sul quale devono risultare annotati tutti gli interventi eseguiti sullo strumento medesimo (verificazioni periodiche, riparazioni, esiti dei controlli casuali o a richiesta).


VERIFICAZIONE PERIODICA RICHIESTA ALLA CAMERA DI COMMERCIO 

Ai sensi del D.M. 6 dicembre 2019 , n. 176,  le Camere di Commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non risulti abilitato almeno un Organismo.

In caso di necessità rivolgersi:

sede di Grosseto - 0564 430284 o al numero cell. 3204693400;
sede di Livorno - 0586 231224 - 218 o al cell. 3389345330.

Modulo richiesta verificazione STRUMENTI DI MISURA [file PDF compilabile al PC]

 

RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI

IMPORTANTE: il Titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, che ha comportato la rimozione di sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verificazione periodica entro 10 giorni.

Gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati con i sigilli provvisori applicati dal riparatore autorizzato, per un massimo di 10 giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verificazione periodica, fino all’esecuzione della verificazione stessa. Nel caso in cui la riparazione sia stata eseguita a seguito di precedente verificazione periodica con esito negativo che ha comportato l’applicazione del contrassegno rosso, il riparatore provvede a rimuovere il contrassegno rosso per consentirne l’uso.

E’ fatto obbligo al riparatore di compilare il libretto metrologico riportando la descrizione della riparazione effettuata e i sigilli applicati.

Se la verificazione a seguito di riparazione ha esito positivo, il verificatore appone il contrassegno verde con la nuova data di scadenza.

Se la verificazione ha esito negativo, gli strumenti possono essere sostituiti ovvero detenuti dal Titolare nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno rosso e non utilizzati.


CONTROLLI CASUALI

Le Camere di commercio effettuano controlli degli strumenti in servizio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio.
L’esito del controllo è registrato sul libretto metrologico.


CONTROLLI IN CONTRADDITTORIO

Le Camere di commercio effettuano controlli in contraddittorio su richiesta del Titolare dello strumento o altra parte interessata nella misurazione. I costi di detti controlli, che possono comportare anche l’ausilio di un organismo in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

Richiesta di controllo in contraddittorio su strumenti di misura [file PDF compilabile al PC]
Richiesta di controllo in contraddittorio specifico per i contatori acqua [file PDF compilabile al PC]


VIGILANZA SUGLI STRUMENTI DI MISURA

Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa europea di cui all’art. 16, c.2 Reg. CE n. 765/2008, le funzioni di Autorità di vigilanza sul mercato sono svolte dal Ministero dello Sviluppo Economico avvalendosi delle Camere di commercio quali autorità locali competenti per i controlli metrologici di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 22/2007. Scopo di questa tipologia di vigilanza è di assicurare che gli strumenti immessi sul mercato o importati sono stati sottoposti alle necessarie procedure di accertamento della conformità, che i requisiti di marcatura e di documentazione sono stati rispettati e che sono stati progettati e fabbricati in conformità ai requisiti previsti dalla pertinente normativa.

Per la vigilanza del mercato sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale la vigilanza è effettuata dalle Camere di commercio che, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che uno strumento di misura in servizio ha subito alterazioni e presenta rischi per aspetti inerenti interessi pubblici, effettuano una valutazione sulla conformità dello strumento.

Per l’effettuazione delle attività di vigilanza le Camere si avvalgono, per l’effettuazione di prove, di laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura).

Gli oneri dei controlli sono posti a carico degli operatori interessati, nei limiti e secondo le modalità disposte dal D.Lgs. 219/2016 in materia di diritti di segreteria e tariffe.

Ultima modifica
Gio 03 Ago, 2023