Società Benefit

La Legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Art 1 comma 376-384 ha introdotto  la  disciplina della cd.  "Società Benefit".

Definizione

La Società Benefit è la società che nell\'esercizio di  un\'attività  economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, persegue una o più finalità di  beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Le finalità di beneficio comune sono indicate specificatamente nell\'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l\'interesse dei soci e con l\'interesse di coloro sui quali l\'attività sociale possa avere un impatto. 

Non si tratta di un nuovo tipo di società, potendo assumere la forma della società di capitali, di persone o cooperativa, ma di una nuova opzione a disposizione delle imprese, sia di nuova costituzione che già esistenti, cui si dà la possibilità di operare con finalità commerciali e di profitto, puntando però a produrre un impatto positivo, o a ridurre esternalità negative, su persone, comunità, territorio, ambiente, beni e attività culturali e sociali.

Ferma restando la disciplina prevista dal Codice Civile per il tipo sociale prescelto, la società benefit deve:

a) indicare nell’oggetto sociale le finalità specifiche di beneficio comune che intend perseguire;
b) essere amministrata in modo da bilanciare l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi dei soggetti sopra indicati;
c) individuare il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volte al perseguimento delle finalità di beneficio comune;
d) redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di beneficio comune da allegare al bilancio di esercizio.

La società inoltre può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La Società Benefit che trasgredisce all\'obbligo di perseguire finalità di bene comune è soggetta alle sanzioni in materia di pubblicità ingannevole (D.lgs 145/2007) e alle disposizioni del Codice del consumo (D.lgs 206/2005). Il potere sanzionatorio spetta all\'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Sul sito della Camera di commercio di Taranto www.camcomtaranto.com è disponibile la Guida alla costituzione e gestione della "società benefit".

Ultima modifica
Gio 09 Feb, 2023