Mediatori marittimi

E’ mediatore marittimo colui che svolge la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

E’ inoltre mediatore marittimo abilitato ad esercitare i pubblici uffici chi ha l’incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi. Il suddetto mediatore marittimo è iscritto nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi ( art. 6 della legge 478/1968) in quanto per tale sezione continua a sussistere il ruolo.

L’attività di mediazione marittima è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima e per l’attività di agente di affari in mediazione.

Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 è stato  soppresso il Ruolo Interprovinciale dei mediatori marittimi, relativamente alla sezione ordinaria: pertanto dal 12 maggio 2012 l’inizio dell’attività di Mediazione Marittima deve essere dichiarata all’ufficio del Registro Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l’attività utilizzando l’apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA Modello Mediatori Marittimi) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L’attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

Consulta la guida alle attività dei mediatori marittimi sul sito di Unioncamere Toscana

Ultima modifica
Mar 06 Feb, 2024