Dispositivi di protezione individuale


Dispositivi di protezione individuali di prima categoria


QUADRO NORMATIVO E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI COMMERCIALI

NORMATIVE COMUNITARIE DI RIFERIMENTO
Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio  (file PDF)
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti (file PDF)
Regolamento UE 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la Direttiva 2004/42/CE e i Regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (file PDF)
Regolamento comunitario 765/2008 del 9 luglio 2008 (file PDF)
Decisione 768/2008/CE del 9 luglio 2008 – all. I artt. R1-R12 (file PDF)

NORMATIVE NAZIONALI DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui Dispositivi di Protezione Individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (file PDF)
D.Lgs. 6 settembre 2006, n. 206 - Codice del Consumo – artt. 102-113 (file PDF)


DEFINIZIONE

Per DPI si intendono i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.

I DPI sono suddivisi in tre categorie in funzione dell’entità del rischio da cui proteggono.

Appartengono alla prima categoria i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.

Nel progetto il fabbricante presuppone che la persona che usa i DPI abbia la possibilità di valutarne il livello di protezione contro i rischi minimi così come di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.

Rientrano nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

  • azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
  • azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
  • rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore di 50°C;
  • ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
  • urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni di carattere permanente (es. ginocchiere sportive)
  • azione lesiva dei raggi solari.
     

TIPOLOGIE DI DPI COMPRESI NELLA PRIMA CATEGORIA

1) Dispositivi per la protezione degli occhi

  • Occhiali da sole (ad azione non correttiva)
  • Protettori per occhi e filtri progettati e fabbricati esclusivamente al fine di fornire una protezione contro la luce del sole, per uso privato e professionale
  • Occhiali per nuoto e maschere subacquee
  • Maschere da sci

2) Dispositivi di protezione per la testa

3) Indumenti di protezione

4) Dispositivi di protezione per gambe e/o piedi e dispositivi antiscivolo

5) Dispositivi di protezione per mani e braccia


REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA (art. 4 D.Lgs. 475/92)

I DPI di I° categoria, se sono sicuri e conformi alle normative vigenti, devono poter circolare liberamente nel mercato unico comunitario.

I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II del Decreto Legislativo.

Si considerano conformi ai requisiti essenziali i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione CE di conformità, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l’attestato di certificazione CE.

Non è richiesto dalla normativa l’intervento obbligatorio di organismi notificati prima dell’immissione in commercio.


OBBLIGHI DEI PRODUTTORI – RAPPRESENTANTI UE - IMPORTATORI

Il produttore / rappresentante Ue / importatore che intende immettere sul commercio un DPI di I categoria deve apporre sul prodotto la marcatura CE con cui attesta che il prodotto risponde a tutti i requisiti essenziali di sicurezza applicabili.

Per dimostrare tale conformità il produttore / rappresentante Ue / importatore ha l’obbligo di redigere e conservare la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica del prodotto, da esibire su richiesta alle autorità di controllo.

La documentazione deve essere conservata 10 anni.

Deve inoltre elaborare e fornire con il prodotto una nota informativa.


OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI

Il distributore ha l’obbligo di mettere in commercio solo DPI provvisti di marcatura CE e nota informativa.

Art. R5 decisione 768/2008/CE del 9 luglio 2008 – il distributore verifica che il prodotto rechi la marcatura, sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana e che il fabbricante e l’importatore abbiano apposto i propri dati identificativi sul prodotto, così da garantirne la traccabilità.
 

PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE CE

procedura

MARCATURA CE

Deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata dal DPI.

Se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere apposta sull’imballaggio.

E’ vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo non sia confondibile con la marcatura CE e non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.

Il modello della marcatura CE è riportato nell’ allegato IV

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
ce

- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ CE (Art. 11 all. VI D.Lgs. n. 475/1992)

Il fabbricante / rappresentante Ue / importatore, prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate nell’allegato VI, con la quale attesta che i DPI sono conformi alla normativa di settore, ed appone quindi su ogni DPI la marcatura CE.
allegato 6

NOTA INFORMATIVA
(Allegato II, punto 1.4 D.Lgs. n. 475/1992)

E’ predisposta e rilasciata dal fabbricante / rappresentante Ue / importatore.

Deve essere redatta in italiano in modo preciso e comprensibile.

Deve contenere nome e indirizzo del fabbricante / rappresentante Ue / importatore.

Deve contenere le seguenti informazioni:

  1. le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati dal fabbricante non devono avere nell\'ambito delle loro modalità di uso alcun effetto nocivo per i DPI o per l\'utilizzatore;
  2. le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;
  3. gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;
  4. le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
  5. la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
  6.  il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
  7. il significato di qualsiasi marcatura o pittogramma, se apposte, relativi alla salute e alla sicurezza dell’utilizzatore;
  8. se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;
  9. nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di certificazione dei DPI.


NORME ARMONIZZATE

Si riportano alcune delle principali norme armonizzate che, se applicate volontariamente dal fabbricante, garantiscono presunzione di conformità ai DPI di 1° categoria:

  • EN 1836:2005/A1:2007 – Protezione personale degli occhi – Occhiali da sole, filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l’osservazione diretta del sole.
  • UNI EN 166:2004 – Protezione personale degli occhi – Specifiche.
  • UNI EN 167:2003 – Protezione personale degli occhi – Metodi di prova ottici.
  • UNI EN 168:2003 – Protezione personale degli occhi – Metodi di prova non ottici.
  • EN 174:2001 – Protezione personale degli occhi – Maschere per lo sci da discesa.


CONTROLLI

La vigilanza sulla sicurezza del DPI è svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico su segnalazione di altre autorità (prevalentemente Dogane, Guardia di Finanza e Camere di Commercio) oppure dalle associazioni di consumatori o privati cittadini.

In caso di potenziale pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero, previa verifica delle condizioni segnalate, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche in via immediata.

In caso di DPI non legittimamente munito o privo di marcatura CE o della dichiarazione CE di conformità, il Ministero assegna al fabbricante / rappresentante UE / importatore un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il termine il Ministero vieta la commercializzazione del prodotto e adotta tutte le misure necessarie per il suo ritiro dal mercato.

Gli oneri relativi ai provvedimenti restrittivi adottati sono a carico del soggetto che li deve attuare (fabbricante / rappresentante Ue / importatore). L’informazione relativa alla pericolosità del prodotto e alle misure intraprese è inserita nel sistema comunitario di allarme rapido RAPEX.

Tipologia di controlli ispettivi svolti dalle Camera di Commercio

In ottemperanza del Protocollo d’intesa sottoscritto nel giugno 2009 tra Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere e delle singole convenzioni siglate tra Unioncamere e le singole Camere di Commercio, costituiranno oggetto prevalente della vigilanza i seguenti DPI di 1° categoria, in ragione dell’entità del rischio che essi pongono:

  • DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI (occhiali da sole ad azione non correttiva, maschere da sci e occhialini da nuoto.

I controlli ispettivi sono condotti nei luoghi di produzione, dello stoccaggio e della distribuzione, presso produttori, importatori e ditributori.

I controlli possono essere visivi/formali, documentali e fisici (prelievo ed analisi di campioni).


SANZIONI(DPI - Art. 14 D.LGS. n. 475/1992)
art 14

APPROFONDIMENTI

Schede tecniche DPI - Dispositivi di Protezione Individuale (file PDF)

Informativa sui DPI di prima categoria a cura della Camera di Commercio (file PDF)

Guida all\'acquisto e all\'uso degli occhiali da sole (file PDF) - Campagna informativa a cura del Ministero dello Sviluppo economico

Ultima modifica
Mar 21 Feb, 2023