Obblighi dei fabbricanti

 

Il fabbricante è la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale. E\' ritenuto fabbricante l\'importatore o il distributore che immette sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica materiale elettrico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità.

Il fabbricante è tenuto a:

  • garantire che il materiale elettrico immesso sul mercato è progettato e fabbricato conformemente agli obiettivi di sicurezza enunciati nell\'allegato I del D.Lgs. n.86/2016;
  • eseguire un\'analisi e una valutazione adeguata dei rischi;
  • eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità;
  • preparare la documentazione tecnica;
  • redigere una dichiarazione di conformità UE;
  • apporre la marcatura CE;
  • apporre un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l\'identificazione sul prodotto oppure, qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non lo consentano, sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • indicare il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l\'indirizzo postale al quale possono essere contattati, sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento. L\'indirizzo deve indicare un unico punto presso il quale il fabbricante può essere contattato;
  • garantire che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana, chiare, comprensibili e intelligibili;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico è stato immesso sul mercato;
  • predisporre le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme. A tal fine devono tenere conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, internazionali o nazionali o delle altre specifiche tecniche con riferimento alle quali è dichiarata la conformità del materiale elettrico;
  • eseguire, se necessario, in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori;
  • esaminare i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantenendo, se ritengono, un registro degli stessi e informando i distributori di tale monitoraggio;
  • se ritiene di aver immesso sul mercato materiale elettrico non conforme ha l\'obbligo di prendere immediatamente le misure correttive necessarie, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, devo informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri in cui ha messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando i dettagli relativi alla non conformità e le misure correttive prese;
  • su richiesta motivata di un\'autorità, deve fornire tutte le informazioni e la documentazione per dimostrare la conformità del materiale elettrico, in una lingua compresa dall\'autorità. Deve cooperare con l\'autorità, su richiesta, per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da lui immesso sul mercato.
Ultima modifica
Ven 19 Gen, 2018