Diritto Annuale
ATTENZIONE alle Comunicazioni ingannevoli per il pagamento del Diritto Annuale
Diritto Annuale 2026
Chi deve pagare il Diritto Annuale
Le imprese ed i soggetti REA che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un Diritto Annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede. L'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.
Imprese di nuova iscrizione
Per le imprese (o soggetti REA) di nuova iscrizione il pagamento può essere effettuato per cassa automatica, con PagoPA o mediante modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al momento, non ha indicato gli importi del Diritto Annuale per l'anno 2026, inoltre non è più in vigore la maggiorazione del 20% rispetto agli importi ministeriali fino a nuova autorizzazione.
Pertanto, si pubblica il prospetto riepilogativo degli importi provvisori, recante le misure fisse del Diritto Annuale per le imprese di nuova iscrizione dal 1° gennaio 2026, salvo conguaglio.
Prospetto riepilogativo degli importi di nuova iscrizione 2026 - Importi provvisori [file XLSX]
Tasso di interesse legale anno 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, il saggio di interesse legale passerà al 1,60% in ragione d'anno (variazione introdotta dal Ministero dell’Economia e Finanze con Decreto del 10 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 289 del 13 dicembre 2025).
Diritto Annuale - calcolo online e pagamento con PagoPA e F24
È disponibile un sito tematico dedicato al Diritto Annuale: https://dirittoannuale.camcom.it
PagoPA - Vademecum per il pagamento [file PDF]
F24 - modalità di pagamento
Compilazione del modello F24
- codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
- codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
- anno di riferimento - 2026;
- importi a debito - indicare l’importo dovuto complessivamente dall’impresa, calcolato come somma dell’importo previsto per la sede e dell’importo relativo alle unità locali iscritte nel Registro delle Imprese della medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
Ravvedimento Diritto Annuale 2025
Il ritardato od omesso pagamento del Diritto Annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla Legge e dal Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive. In particolare, tale Decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L’articolo 6, del Decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla Legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:
- entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
- il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
- una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
- gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento; - entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
- il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
- una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
- gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della Legge n. 449/1997, il regolare pagamento del Diritto Annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.
F24 - modalità di pagamento per effettuare il ravvedimento
Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).
Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:
- codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
- codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
- codice tributo - 3851 per l’eventuale versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
- codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
- rateazione - il campo non deve essere compilato;
- anno di riferimento - 2025;
- importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato nella medesima provincia. Le imprese con unità locali in province diverse devono compilare più righe del modello, indicando distintamente la sigla di ciascuna provincia e l’importo complessivamente dovuto per ogni singola Camera.
Tasso di interesse legale anno 2025
Con D.M. 10 dicembre 2024 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che, con decorrenza 1° gennaio 2025, la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2% in ragione d’anno.
Relativamente al calcolo degli interessi legali relativamente al ravvedimento del Diritto Annuale 2024 (codice tributo 3851) i giorni trascorsi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 sono soggetti al tasso del 2,50%. A partire dal 1° gennaio 2025 al tasso del 2,00%.
Contatti
Orario al pubblico
Sede di LIVORNO: martedì e giovedì, 08:45-12:45
Sede di GROSSETO: lunedì e mercoledì, 08:45-12:45
Prenotazione appuntamento per accedere in presenza allo sportello delle sedi di Livorno o Grosseto >>
E-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it
Ulteriore modalità di contatto: collegamento video su appuntamento, da richiedere scrivendo alla e-mail diritto.annuale@lg.camcom.it
Modulistica
- F24 [file PDF]
- Richiesta di riesame in autotutela della cartella esattoriale / atto di irrogazione del Diritto Annuale [file PDF compilabile al PC]
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