Diritto annuale 2020


Proroga scadenza versamento diritto annuale 2020

Con il DPCM 27 Giugno 2020 concernente il differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell\'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (20A03470) (GU n.162 del 29-6-2020) è stato prorogato il termine di versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell\'economia e delle finanze.

Posto quanto sopra, i nuovi termini di versamento del diritto annuale risultano i seguenti:
a) entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
b) dal 21 luglio al 20 agosto 2020, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

 

Informativa diritto annuale 2020

 
Integrazione per nuove iscrizioni: le nuove imprese e unità locali, iscritte nei primi mesi del 2020 e che hanno versato nei termini gli importi provvisori non maggiorati del 20%, dovranno integrare la differenza entro il 30 novembre 2020.
Il versamento dovrà essere effettuato con modello F24, utilizzando i medesimi codici del versamento ordinario.
Oltre tale data si dovrà procedere al ravvedimento.
 
Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale.
 
Con la circolare Mise del 15/11/2016 è stata introdotta la riduzione del 50% del diritto annuale prevista dal comma 1 dell\'articolo 28 del D.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.
 
Con successivo decreto Mise del 12 marzo 2020 è stato introdotto l’incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022 (delibera del Consiglio camerale n. 16 del 26 novembre 2019) pari al 20% rispetto agli importi stabiliti per l’anno 2017, ai sensi del comma 10 dell’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
 
Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.
 
L’impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un’altra, deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove era iscritta al 1 gennaio.
 
 
Chi deve pagare?
 
Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l\'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.
 
 
Importi 2020
 

INFORMATIVE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO
 
Sono in recapito, esclusivamente mediante invio PEC (Posta Elettronica Certificata), le seguenti informative in merito al versamento del diritto annuale per l’anno 2020, con il dettaglio degli importi:
Le imprese che, alla data dell’invio, non risultano in regola con il versamento del diritto annuale relativo agli anni precedenti (2018 e 2019) riceveranno le informative di seguito riportate:
In tali casi si prega di rivolgersi ai riferimenti operativi indicati a fondo pagina.
 

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

Il tributo deve essere versato solo ed esclusivamente con il modello F24 (file PDF)

Per le SOLE nuove iscrizioni il pagamento può essere effettuato sia per cassa automatica che con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.

 
 
Ravvedimento diritto annuale 2019
 
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.
 
In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
 
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
 
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
 
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
 
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:
  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
    gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento;
     
  • entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
    gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
 
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.

 
Diritto annuale, online calcolo e pagamento

https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/E’ disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale: https://dirittoannuale.camcom.it
Questo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell’importo dovuto dall’impresa per gli anni 2019 (ravvedimento operoso) e 2020, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico PagoPa oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.
 
In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ai riferimenti operativi indicati in questa pagina.

 
Come si versa

Il tributo deve essere versato su modello F24. 

Nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa).

Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:
  • codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
  • codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
  • codice tributo - 3851 per l’eventuale versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
  • codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
  • rateazione - il campo non deve essere compilato;
  • anno di riferimento - 2020;
  • importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato.

 
Riferimenti operativi
 
SPORTELLO DIRITTO ANNUALE 
Dal 15 giugno 2020 lo Sportello è aperto presso entrambe le sedi ogni mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 12.45 e dal 22 giugno al 24 luglio è contattabile anche telefonicamente allo 0564 430207. 
L\'Ufficio resta comunque a disposizione dell\'utenza, per informazioni ed assistenza, tramite posta elettronica tutti giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.45 alle ore 12.45 all\'indirizzo: diritto.annuale@lg.camcom.it
 

Modulistica


PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali (file PDF)

Ultima modifica
Mar 24 Gen, 2023