Diritto annuale 2019

 

Diritto annuale 2019: prorogati i termini di versamento

Il Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019) ha disposto la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

I contribuenti che possiedono i requisiti possono avvalersi di tale differimento anche per effettuare il pagamento del diritto annuale relativo all\'anno 2019 che, quindi, potrà essere versato entro il 30 settembre 2019 senza alcuna maggiorazione.

Per tutti gli altri contribuenti i termini di versamento del diritto annuale restano quelli ordinari.

Allegato: Circolare MISE del 02-07-2019 (file PDF)

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Data di pubblicazione: 15/07/2019



INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2019


Considerato che il 30 giugno cade di domenica, la scadenza è posticipata al 1 luglio 2019, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%

Il Diritto Annuale è il tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa che al 1° gennaio di ogni anno risulta iscritta o annotata nei registri di cui all’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Con la circolare Mise del 15/11/2016 è stata introdotta la riduzione del 50% del diritto annuale prevista dal comma 1 dell\'articolo 28 del d.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.

Con successivo decreto Mise del 02/03/2018 (Del. Consiglio della Camera di Commercio n. 19 del 30/10/2017) è stato introdotto l’incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019 pari al 20% rispetto agli importi stabiliti per l’anno 2017, ai sensi del comma 10 dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La misura del Diritto Annuale dovuto dai soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese e nel REA dal 1° gennaio 2019 è stabilita dalla Circolare del MISE 0432856 del 21 dicembre 2018 (file PDF).


CHI DEVE PAGARE?

Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l\'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.


IMPORTI 2019

INFORMATIVE PER IL CALCOLO DEL TRIBUTO

Sono in recapito, esclusivamente mediante invio PEC (Posta Elettronica Certificata), le seguenti informative in merito al versamento del diritto annuale per l’anno 2019:

Le imprese che, alla data dell’invio, non risultano in regola con il versamento del diritto annuale relativo agli anni precedenti (2017 e 2018) riceveranno le informative di seguito riportate:

In tali casi si prega di rivolgersi ai riferimenti operativi indicati in questa pagina.

IMPRESE DI NUOVA ISCRIZIONE

Prospetto riepilogativo con esempi (file PDF)

Il tributo deve essere versato solo ed esclusivamente su modello F24.

Per le SOLE nuove iscrizioni il pagamento può essere effettuato sia per cassa automatica che con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.


RAVVEDIMENTO DIRITTO ANNUALE 2018

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.

In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento;
     
  • entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:
    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);
    - una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;
    - gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.


CALCOLO E PAGAMENTO ONLINE

https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/E’ disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale: http://dirittoannuale.camcom.it

Questo strumento permette di ottenere il calcolo esatto dell’importo dovuto dall’impresa per gli anni 2018 (ravvedimento operoso) e 2019, effettuare il pagamento mediante il nuovo sistema elettronico PagoPa oppure stampare il modello F24 precompilato e procedere con il pagamento in banca o posta.

In alternativa è possibile rivolgersi direttamente ai riferimenti operativi indicati in questa pagina.


COME SI VERSA

Il Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:

  • codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI per Grosseto e Livorno);
  • codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
  • codice tributo - 3851 per l’eventuale versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
  • codice tributo - 3852 per l’eventuale versamento della sanzione;
  • rateazione - il campo non deve essere compilato;
  • anno di riferimento - 2019;
  • importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato.

Tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2019 (0,8%) >>


RIFERIMENTI OPERATIVI

Per qualsiasi quesito, verifica o chiarimento si prega di contattare l\'Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:

  • Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno – Piazza del Municipio n. 48, 57123 Livorno (sede di Livorno) e Via F.lli Cairoli n. 10, 58100 Grosseto (sede di Grosseto)
  • Ufficio Diritto Annuale, orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 08:45/12:45
  • Telefono: Valentina Volpini  0586 231329 - Stefania Pieroni 0564 430207 - Marco Barlotta 0564 430209
  • E-mail: diritto.annuale@lg.camcom.it


MODULISTICA


PRIVACY

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) per il trattamento dei dati personali relativo alla riscossione dei tributi camerali (file PDF)

Ultima modifica
Mer 08 Feb, 2023