Requisiti richiesti per il responsabile tecnico


Requisiti personali 

a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della CEE, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla CEE, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b)  non aver riportato condanne definitive per reati commessi nella esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore disciplinati dalla legge, per i quali è prevista una pena detentiva.

In relazione al requisito di cui alla lettera b), l’Ufficio legislativo del Ministero dell’Industria ha ritenuto che la norma possa essere interpretata nel senso che il responsabile tecnico, per possedere i requisiti soggettivi richiesti, "non debba essere incorso in provvedimenti penali per reati comunque connessi all’esercizio di attività di autoriparazione".

Si precisa che tale connessione deve intendersi nel senso di ricomprendere nella previsione in esame quelle condotte criminose realizzate utilizzando luoghi e conoscenze tecniche di autoriparazione, includendovi anche ipotesi delittuose comunque connesse in occasione della propria attività.

Tale interpretazione trova giustificazione, ad avviso dello stesso Ufficio, nel fondamento giuridico della normativa in esame. Il legislatore ha inteso individuare nel responsabile tecnico il garante di un corretto ed ordinato svolgimento dell’attività di autoriparazione.


Requisiti tecnico professionali 

Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) titolo di studio

- Laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l’attività;
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l’attività;

b) attestato ed esperienza professionale

- Corso regionale teorico-pratico di qualificazione attinente l’attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell’arco degli ultimi cinque anni.

Per dimostrare l’esperienza lavorativa in aggiunta al titolo di studio richiesto è necessario aver prestato la propria attività alle dipendenze di imprese de settore in qualità di:

  • titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all’Inail per attività tecnico manuale;
  • collaboratore familiare, lavorante iscritto all’Inail per attività tecnico manuale;
  • dipendente operaio qualificato;
  • prestatore di lavoro somministrato;
  • associato in partecipazione, lavorante iscritto all’INAIL per attività tecnico manuale. (1)

(1) questa figura è idonea solo nel caso in cui il contratto di associazione in partecipazione sia stato stipulato in data anteriore al 25/06/2015 oppure sia ancora in atto alla data del 25/06/2015 e, comunque, in entrambi i casi non oltre la cessazione del contratto in essere il quale non potrà più essere prorogato.

L’attività deve essere stata svolta, nel settore per cui si chiede l’abilitazione, all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

c) Esperienza professionale

Aver esercitato l’attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, alle dipendenze di imprese operanti nel settore in qualità di:

  • Titolare, amministratore, socio, tutti lavoranti iscritti all’INAIL per attività tecnico manuale;
  • Collaboratore familiare, lavorante iscritto all’INAIL per attività tecnico manuale;
  • Dipendente operaio qualificato;
  • Prestatore di lavoro somministrato;
  • Associato in partecipazione, lavorante iscritto all’INAIL per attività tecnico manuale (1)

(1) questa figura è idonea solo nel caso in cui il contratto di associazione in partecipazione sia stato stipulato in data anteriore al 25/06/2015 oppure sia ancora in atto alla data del 25/06/2015 e, comunque, in entrambi i casi non oltre la cessazione del contratto in essere il quale non potrà più essere prorogato

L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in officine tecniche di imprese o enti non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di autoriparazione.

d)  Casi particolari

Soggetti che, anche se non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data del 14 dicembre 1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 387/94) dimostrino di avere svolto professionalmente e per almeno un anno prima del dicembre 1994, l’attività di autoriparazione in qualità di titolari, amministratori, soci lavoranti di imprese del settore regolarmente iscritte all’albo delle imprese artigiane o nel registro delle ditte.


Nel caso di requisito tecnico-professionale (titolo di studio e/o esperienza lavorativa) maturato all\'estero sarà necessario il preventivo riconoscimento effettuato dal Ministero dello Sviluppo Economico, vedi modulistica e istruzioni ai seguenti link:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016845

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2016841:qualifiche-professionali-estere-informazioni

Ultima modifica
Ven 04 Giu, 2021