Imposta di bollo

Il comma 4 dell’art. 8 della legge 383/2001 ha modificato l’art. 16 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972. Successivamente la legge 24/06/2013 n. 71, pubblicata su G.U. n. 147 del 25/06/2013, ha convertito con modificazioni il D.L. 26/04/2013, n. 43 introducendo l’art. 7 bis comma 3 con il quale sono state introdotte le seguenti novità.

L’imposta di bollo è pari a € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione.


Libro giornale ed inventari

L’imposta di bollo è pari ad € 32,00 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti che assolvono in modo ordinario la tassa di concessione governativa:

  • gli imprenditori commerciali individuali;
  • le società di persone;
  • le società cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo);
  • le mutue assicuratrici;
  • i consorzi;
  • G.E.I.E
  • Associazioni e fondazioni;
  • Enti Morali.

L’imposta di bollo è pari a € 16,00 per ogni 100 pagine o frazione per i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa:

  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
  • Consorzi ed aziende di enti locali;
  • Sedi secondarie di società estere;
  • Enti pubblici.
     

Esenzione totale

L’esenzione totale dall’imposta di bollo si applica per:

  • i formulari dei rifiuti trasportati;
  • il registro di carico scarico rifiuti;
  • il registro tenuto dal Commissario liquidatore;
  • le cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell’Albo Nazionale delle cooperative nella sezione a mutualità prevalente presso il Ministero dello sviluppo economico. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione “Art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993";
  • le società o le associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo e sul libro va riportato il titolo dell’esenzione “Esente da imposta di bollo ai sensi art. 27 bis D.P.R. 26/10/72 n. 642”. Ai fini dell’esenzione è necessario produrre copia del certificato CONI che attesta l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
  • le star-up innovative e gli incubatori certificati, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo (Circ. AE n. 16/E del 11/06/14). L’esenzione opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conserva lo status di startup innovativa o incubatore certificato. Per applicare l’esenzione verificare l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese;
  • le piccole e medie imprese innovative, iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo (Art. 4 D.L. 24/01/2015 N. 3). L’esenzione opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conserva lo status di PMI innovativa. Per applicare l’esenzione verificare l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese;
  • gli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Ai sensi dell'art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
    - le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
    - le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
    - gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
    - le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); 
    - le reti associative (artt. 41 e ss.);
    - le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
    - le associazioni riconosciute o non riconosciute;
    - le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società;
    purché costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
  • gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati Enti del Terzo Settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.;
  • gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, ed incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere assolto mediante:

  • applicazione delle marche da bollo nell’ultima pagina numerata, che verranno poi annullate dall’ufficio;
  • versamento diretto con modello F23 con codice tributo 458T “Imposta di bollo su libri e registri”. In questo caso, gli estremi della relativa ricevuta di pagamento dovranno essere riportati dall’addetto al Registro delle Imprese su ciascun libro o registro.
Ultima modifica
Gio 12 Ott, 2023