Attestati di registrazione marchi e brevetti nazionali

 

L\'attestato è il documento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico U.I.B.M., riconosce, in via definitiva, l\'avvenuta registrazione / brevettazione. Ai sensi dell\'articolo 185, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30) “una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare”.

Si ricorda che, nonostante le ulteriori misure semplificative in materia di c.d. “autocertificazione”, introdotte dall\'articolo 15 della Legge 183/2011, rimane invariato l\'art. 49 del D.P.R. n. 445/2000 “Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione” per il quale “I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”. Pertanto, le certificazioni in materia di brevetti e marchi continuano a rimanere escluse dall\'ambito di “autocertificabilità”.

Come ritirare gli attestati di registrazione per le domande di marchio d\'impresa depositate DAL 18 maggio 2015

Come ritirare gli attestati di registrazione per le domande di marchio d\'impresa depositate PRIMA del 18 maggio 2015

Cosa portare per ritirare l\'attestato di registrazione per le domande di marchio d\'impresa depositate PRIMA del 18 maggio 2015

Diritti sui brevetti e modelli d’utilità e registrazione sui disegni e modelli

Decreto Ministeriale 2/04/2007, G.U. n° 81 del 6/04/2007 (file PDF). Per ulteriori informazioni si prega di contattare direttamente l\'UIBM - divisione tasse, tel. 06 47051.
 

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Ven 03 Mar, 2023