Obblighi dei distributori


Il distributore è la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall\'importatore, che mette un apparecchio a disposizione sul mercato ed è tenuto a:

  • prima di mettere l’apparecchio sul mercato, verificare che rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana, che il fabbricante e l\'importatore abbiano apposto un numero di tipo, di lotto o di serie, oppure qualsiasi elemento che ne consenta l\'identificazione e il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l\'indirizzo postale al quale possono essere contattati sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull\'imballaggio o in un documento di accompagnamento;
  • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data in cui l’apparecchio è stato immesso sul mercato;
  • garantire che, mentre l’apparecchio è sotto la sua responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la sua conformità;
  • se ritiene che l’apparecchio che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme, si deve assicurare che siano prese le misure correttive necessarie per renderlo conforme, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora l’apparecchio presenti un rischio, deve informare immediatamente le autorità nazionali competenti, indicando i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa;
  • a richiesta di un\'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’apparecchio e cooperare con l\'autorità, su sua richiesta, per eliminare i rischi presentati dall’apparecchio da lui messo a disposizione sul mercato.
Ultima modifica
Ven 19 Gen, 2018