Le agevolazioni fiscali


Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €  50.000, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente (art. 17 co. 3 D.Lgs 28/10).

Gratuito Patrocinio - Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato (vedi sezione modulistica per il fac simile del modello da presentare).

Alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. (Art. 20 co. 1 d.lgs 28/10).

In base all'art. 17, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre, il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di €  50.000; viceversa l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Infine, nel caso di successo della mediazione, in base all’art. 20 del richiamato D. Lgs. n. 28/10, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità pagata fino alla concorrenza di € 500,00. Nel caso di insuccesso , il credito è ridotto della metà.

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Mar 03 Gen, 2017