La mediazione

La mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie svolta da un terzo imparziale (il mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della lite insorta.

Il mediatore è imparziale e "super partes", ha il compito di individuare gli interessi delle parti e di guidarle nella ricerca di un accordo che possa soddisfarle entrambe, con l'auspicio che tale accordo possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra le stesse.

L'art. 5 co. 1 bis del Dlgs 28/10, prevede il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità all'azione giudiziale nelle seguente materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazioni, società di persone e sub fornitura.


CHE DIFFERENZA C'È TRA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE?

La mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in lite, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.


IL MEDIATORE

Il mediatore è la persona fisica che svolge la mediazione rimanendo privo del potere di rendere giudizi sulle persone e sui fatti della lite o imporre decisioni vincolanti per le parti della mediazione.

Il Decreto 24/10/2023 n. 150 agli artt. 23 e ss, ha regolamentato la formazione iniziale e continua dei mediatori, prevedendo titoli, competenze professionali e percorsi formativi strutturati sul continuo aggiornamento del mediatore.

Nel rinnovato assetto normativo viene riconosciuto al mediatore un ruolo chiave e di estrema importanza nel procedimento di mediazione. Un professionista preparato e formato sulle tecniche di risoluzione del conflitto, a norma della vigente normativa, che conduce il procedimento di mediazione, aiutando le parti a reperire una soluzione rispetto alle loro confliggenti posizioni. 

Il mediatore ha l’obbligo di: 

  • sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento; 
  • comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità; 
  • formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative; 
  • corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo. 

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

La normativa riconosce al mediatore la facoltà può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

Elenco mediatori aggiornato all'anno 2020 [file PDF]

Le iscrizioni sono attualmente sospese.


AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

La domanda di mediazione si presenta mediante deposito cartaceo o invio per posta elettronica a mediazione.css@legalmail.it di una "istanza" (il modello può essere scaricato nella sezione Modulistica).

La domanda di mediazione è depositata da una delle parti presso un Organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’Organismo è derogabile su accordo delle parti.

Entro 24/48 ore il nostro Organismo attiva la procedura, fissa l’incontro e designa un mediatore, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 28/2010.

La parte che ha ricevuto la domanda di mediazione è invitata a rappresentare la propria adesione almeno 5 giorni prima della data dell'incontro fissato.


LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 del Dlgs 28/10, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

Il procedimento si svolge presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo e l’indicazione del relativo valore, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del Codice Civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale.

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all’articolo 8-bis del Dlgs 28/10, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale. Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Ultima modifica
Ven 05 Gen, 2024