Non sono pubblicati sul Registro Informatico i protesti levati nelle province di Livorno e di Grosseto dal 9 marzo 2020 al 30 SETTEMBRE 2021

Non occorre pertanto presentare istanza di cancellazione per i protesti che siano stati levati nel suddetto periodo.

Le disposizioni normative che hanno disposto la sospensione dei termini di scadenza dei titoli cambiari prevedono infatti che i protesti non devono essere trasmessi dai Pubblici Ufficiali alle Camere di Commercio e, se già pubblicati, devono essere cancellati d\'ufficio dalle Camere di Commercio stesse:

  • D.L. 8.04.2020, n. 23 (cd. Decreto Liquidità): sospensione dal 9 marzo al 30 aprile 2020;D.L. 19.05.2020, n. 34: estensione della sospensione al 31 agosto 2020;
  • Legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021): sospensione per i titoli cambiari con data di scadenza “ricadente” o “decorrente” nel periodo 1° settembre 2020 – 31 gennaio 2021;
  • Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25.05.2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all\'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), cd. Decreto Sostegni bis: sospensione fino al 30 settembre per titoli con data di scadenza ricadente” o “decorrente” dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.
Ultima modifica
Lun 29 Nov, 2021