Diritti per il mantenimento in vita di brevetti


I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, di 25 anni per il disegno o modello dalla data di deposito a due condizioni:

  1. che il suo oggetto abbia attuazione;
  2. che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento.

Alla scadenza del periodo di protezione l'oggetto del brevetto o della privativa diventa comunque di pubblico dominio, e chiunque ne può usufruire senza vincoli o versamento di corrispettivi.

Le spese di mantenimento di un brevetto devono essere regolarmente pagate:

  • se si è ottenuto un brevetto per invenzione, con cadenza annuale, a partire dal quinto anno dalla richiesta di brevettazione (le prime quattro annualità sono incluse nella tassa di deposito / comprese nei costi della domanda stessa);
  • se invece si è ottenuto un brevetto per modello di utilità, occorre pagare contestualmente al deposito della domanda cinque annualità e dopo cinque anni pagare le altre cinque, per cui complessivamente si fanno al massimo due versamenti.

Nel caso di brevetto per invenzione ciascuna annualità deve essere pagata, anticipatamente e a partire dal quinto anno, entro e non oltre l’ultimo giorno del mese anniversario del deposito della domanda (se un brevetto è stato depositato il 10 luglio 2012 i diritti di mantenimento in vita andranno versati entro il 31 luglio degli anni successivi alla fine del quarto, a partire dal 31 luglio 2016 e fino al 31 luglio 2031) o, corrispondendo la sovrattassa a titolo di mora (100,00 €) anche entro l’ultimo giorno utile del semestre successivo.

I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio (art. 227 del CPI, come modificato dal D.Lgs.131/2010, comma 2). Trascorsi sei mesi non è più possibile rimediare alla dimenticanza, salvo ipotesi rarissime ed eccezionali (procedura di ripristino).

Se l’annualità non viene pagata nei termini il brevetto decade e con esso il diritto del titolare al suo utilizzo esclusivo.

Chiunque può provvedere al pagamento dell'annualità dovuta.

Possono effettuarsi più pagamenti anticipati, ma solo nel caso in cui gli stessi si riferiscono allo stesso brevetto.

IMPORTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Ultima modifica
Mar 24 Gen, 2023