Giocattoli

Regolamento giocattoli pubblicato in GUUE

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 dicembre 2025 il Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli [file PDF], che abroga la direttiva 2009/48/CE.
Il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026. A decorrere da tale data, trovano immediata applicazione le seguenti disposizioni:
• articoli da 28 a 44 (notifica degli organismi di valutazione della conformità);
• articoli da 49 a 55 (delega di potere e procedura di comitato - riservatezza e sanzioni).

Il Regolamento sarà pienamente applicabile a partire dal 1° agosto 2030.


La disciplina giocattoli

La disciplina giocattoli attualmente vigente è il Decreto Legislativo n. 54 dell’11 aprile 2011 [file PDF] con cui è stata recepita la Direttiva giocattoli 2009/48/CE del 18 giugno 2009 [file PDF].

La normativa, volta a innalzare i livelli di sicurezza dei giocattoli immessi sul mercato a decorrere dal 20 luglio 2011, si fonda sui principi del 'Nuovo Approccio'. Essa definisce i requisiti essenziali di sicurezza – inclusi gli aspetti fisico-meccanici, l'infiammabilità, le proprietà chimiche, elettriche, l'igiene e la radioattività – prevedendo che la conformità del prodotto alle norme tecniche armonizzate determini la presunzione di conformità ai disposti della Direttiva stessa. 


Definizione di giocattolo ai sensi del D.Lgs. 54/2011

Il Decreto definisce così i giocattoli: “prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”. La formulazione “in modo esclusivo o meno” indica  che il prodotto, per essere considerato un giocattolo, non deve essere esclusivamente destinato ai fini di gioco. Di conseguenza i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio un portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto).
Rispetto alla precedente normativa, l’elemento nuovo è dato dalla formulazione “in modo esclusivo o meno”, che è stata appositamente aggiunta per indicare che il prodotto, per essere considerato un giocattolo, non deve essere esclusivamente destinato ai fini di gioco. Di conseguenza i prodotti aventi doppia funzione sono considerati alla stregua di giocattoli (ad esempio un portachiavi cui è attaccato un orsacchiotto).

Il Decreto all’allegato I [file PDF] riporta un elenco di prodotti espressamente non considerati giocattoli, quali, per esempio: decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, modelli in scala fedeli e dettagliati, riproduzioni di armi da fuoco reali, biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, puzzle di oltre 500 pezzi, ecc.


Procedura per la valutazione della conformità

Ogni giocattolo destinato ad essere immesso sul mercato è assoggettato ad una procedura per la valutazione di conformità della quale è responsabile il fabbricante, atta a dimostrare che il giocattolo rispetta i requisiti di sicurezza previsti dal decreto.

Il fabbricante può seguire due diverse procedure per certificare la sicurezza di un giocattolo:

  • autocertificazione: se segue integralmente le norme armonizzate esistenti, il fabbricante verifica e garantisce direttamente la conformità;
  • esame CE del tipo: se le norme mancano o non vengono applicate, la verifica deve essere effettuata da un Organismo Notificato esterno accreditato da parte di ACCREDIA. l’organismo unico nazionale italiano individuato con il D.M. 22 dicembre 2009 a svolgere attività di accreditamento.


La procedura di valutazione della conformità

La valutazione della sicurezza è l’analisi dei rischi e dei pericoli chimici, fisico meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene, di radioattività, ecc. che il giocattolo può presentare. È di responsabilità del fabbricante e va effettuata PRIMA che il giocattolo venga immesso sul mercato comunitario.

L’elenco dei diversi requisiti da valutare in relazione a tali pericoli figura nell’allegato II della direttiva del 2009 sulla sicurezza dei giocattoli. Molti di questi requisiti sono previsti nelle norme armonizzate, tuttavia il fabbricante deve accertarsi se vi siano carenze nelle norme e/o se determinate caratteristiche del giocattolo presentino un pericolo.

Il risultato di una valutazione della sicurezza determina quale procedura di valutazione di conformità vada applicata e quali sono le opportune misure per ridurre al minimo i rischi e/o test debbano essere adottati.

L’effettuazione della valutazione della sicurezza è dimostrata dal fabbricante con la documentazione tecnica [file PDF]. I fabbricanti redigono inoltre la dichiarazione CE di conformità [file PDF].

Tutta la documentazione deve essere conservata per un periodi di 10 anni dopo che il giocattolo è stato immesso sul mercato.

Il fabbricante, al termine della procedura di valutazione del giocattolo, appone la marcatura CE.


L’etichettatura obbligatoria

Marcatura CE

Il fabbricante appone la marcatura CE a seguito della valutazione di conformità del giocattolo, con cui attesta la conformità del giocattolo a tutti i requisiti, assumendone la piena responsabilità.

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul giocattolo o su un’etichetta affissa o sull’imballaggio. Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni può essere apposta su un’etichetta o su un foglio informativo. E’ obbligatorio apporre sempre la marcatura CE sull’imballaggio qualora quella che si trova sul giocattolo non sia visibile dall’esterno dell’imballaggio stesso.

Avvertenze [Allegato V - file PDF]

Laddove ciò risulti opportuno per la sicurezza d’uso, il giocattolo deve essere corredato di avvertenze indicanti le opportune restrizioni relative agli utilizzatori, che devono comprendere almeno l’età minima o massima dell’utilizzatore e, se del caso, le abilità di cui questi debba disporre per poter usare il giocattolo in modo sicuro (es: la capacità di stare seduto senza l’aiuto di un adulto, peso massimo e minimo, necessità di utilizzare il giocattolo sotto la sorveglianza di un adulto).

Le avvertenze devono essere apposte almeno in lingua italiana, in modo chiaramente visibile ed essere facilmente leggibili, comprensibili ed accurate.

Vanno apposte sul giocattolo, su un’etichetta o sull’imballaggio. Se necessario vanno riportate anche sulle istruzioni per l’uso.

In tutti i casi la formulazione della frase e/o del pittogramma devono essere preceduti dalla parola “Avvertenza” o “Avvertenze”, a seconda dei casi.

Nel caso in cui un giocattolo sia venduto sfuso, senza confezione, le avvertenze vanno riportate sul giocattolo stesso.

Il fatto di riportare le avvertenze su un espositore contenente diversi esemplari non è sufficiente per soddisfare le prescrizioni del decreto legislativo.

La parte B dell’allegato V obbliga a fornire avvertimenti specifici per certe categoria di giocattoli. Ad esempio viene indicata l’avvertenza di cui devono essere corredati i giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi o l’avvertenza relativa ai giocattoli nautici che devono recare la seguente dicitura: “da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto”, per distinguerli dai dispositivi di protezione individuale.


Tracciabilità

Il produttore deve assicurare che ciascun giocattolo possa essere identificato. Ciò avviene apponendo un numero di tipo, di lotto, di serie/di modello, oppure un altro elemento che consenta l’identificazione del giocattolo.

Il giocattolo deve anche recare il nome (o denominazione commerciale o marchio registrato) e l’indirizzo completo di indirizzo del fabbricante. L’indirizzo deve indicare un punto unico in cui il produttore può essere contattato. Il Regolamento 988/2023 ha reso obbligatorio anche l’apposizione dell’indirizzo elettronico.

Se le dimensioni o la natura del giocattolo non consentono al giocattolo di recare direttamente gli elementi identificativi e le informazioni del fabbricante, quest’ultimo deve fornire le informazioni prescritte o sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del giocattolo.

Se un importatore immette un giocattolo sul mercato, anche il nome e l’indirizzo dell’importatore devono figurare sul giocattolo.


Autorità nazionali di vigilanza e controllo del mercato

Il Decreto individua le autorità nazionali di vigilanza preposte ad effettuare i controlli sulla sicurezza dei giocattoli:

  • Ministero delle imprese e del Made in Italy, che si avvale delle Camere di Commercio e della Guardia di Finanza;
  • Ministero della Salute per gli aspetti di specifica competenza;
  • Agenzia delle Dogane per il controllo alle frontiere esterne.

Le autorità di vigilanza possono disporre che i giocattoli possano essere oggetto di regolarizzazione in casi limitati di non conformità formali e sempre a condizione che il fabbricante o l’importatore siano in grado di dimostrare di aver effettuato la valutazione di conformità del prodotto attraverso l’esibizione di adeguata documentazione tecnica.

Nell’ipotesi in cui il giocattolo rischi di compromettere la sicurezza e la salute delle persone – così come nel caso di mancata conformazione – l’autorità di vigilanza ne vieta l’immissione sul mercato o la circolazione sul territorio nazionale, ordinandone il ritiro ed eventualmente il richiamo dal commercio.


Sanzioni

L'articolo 31 [file PDF] stabilisce le sanzioni per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto. Per le condotte considerate più gravi – in quanto presuppongono l’immissione sul mercato di prodotti che rischiano di pregiudicare la sicurezza dei consumatori – sono  previste sanzioni di natura penale (arresto e ammenda). 


Tabella sanzioni irrogate dalla Camera di commercio

ART. 31 COMMA 1

violazioni art. 3 comma 1 – art. 5 comma 2

FABBRICANTE che immette sul mercato prodotti non progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza ed ai requisiti specifici dell’allegato II

IMPORTATORE che immette sul mercato giocattoli senza assicurarsi che il produttore abbia eseguito appropriata procedura di valutazione conformità (preparato la documentazione tecnica-marcatura CE, ecc.)
arresto fino a 1 anno e ammenda da 10.000 a 50.000 euro
ART. 31 COMMA 2

violazione art. 30 comma 2

FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non ottempera al divieto di immissione sul mercato e circolazione su territorio nazionale e ne è stato ordinato ritiro o richiamo dal Mise (per assenza di marcatura CE e contemporanea assenza di documentazione tecnica)
arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 a 50.000 euro
ART. 31 COMMA 3

violazioni art. 3 c. 2 / art. 5 c. 2

FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato giocattolo privo di documentazione tecnica di cui allegato IV
sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro
ART. 31 COMMA 4

violazioni art. 3 c. 2 – art. 5 C.2 - art. 14

FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI MARCATURA CE
sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
ART. 31 COMMA 5

violazione art. 10

FABBRICANTE/IMPORTATORE che immette sul mercato un giocattolo PRIVO DI AVVERTENZE
sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro
ART. 31 COMMA 6

violazione art. 30 c. 6

FABBRICANTE/IMPORTATORE che non ottempera al provvedimento di DIVIETO di immissione del giocattolo sul mercato o sul territorio nazionale emesso dal MISE che, accertata l’assenza di marcatura CE o assenza/incompletezza delle avvertenze art. 10, ha ordinato la regolarizzazione, non avvenuta.
sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
ART. 31 COMMA 7

violazione art. 6 c. 2 – artt. 10 e 14

DISTRIBUTORE che mette a disposizione sul mercato un giocattoli PRIVO DI MARCATURA CE o delle AVVERTENZE di cui all’art. 10
sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro
ART. 31 COMMA 8

violazione art. 8

FABBRICANTE/IMPORTATORE/DISTRIBUTORE che non forniscono all’autorità di vigilanza informazioni sugli operatori fornitori del giocattolo o non conservano per 10 anni le relative informazioni in merito.
sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro
ART. 31 COMMA 9

violazione art. 4 c.3

RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO che non esegue i compiti di mandato di cui all’art. 4 c. 3.
sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro


Approfondimenti

Schede tecniche giocattoli [file PDF]

Schede tecniche giocattoli 2 [file PDF]

Giocattoli sicuri - Guida all'acquisto e all'uso consapevole [file PDF]

Campagna europea per la sicurezza dei giocattoli [file PDF]

Ultima modifica
Mar 23 Dic, 2025