Marchio Collettivo

COSA CERTIFICA IL MARCHIO COLLETTIVO?

Mentre il marchio individuale ha il compito di distinguere il singolo prodotto o servizio di un imprenditore, il marchio collettivo è un segno distintivo che tutela il consumatore, certificando particolari caratteristiche qualitative riferite alla provenienza geografica, all’ubicazione e modalità del processo produttivo, nonché alla qualità del prodotto. Ne sono esempi i marchi “pura lana vergine”, “vero cuoio italiano”, etc.


CHI PUO’ OTTENERE LA REGISTRAZIONE?

La registrazione del marchio collettivo viene concessa non ad un singolo imprenditore, come avviene per il marchio individuale, bensì ad Associazioni o Enti che svolgono appunto la funzione di garantire l’origine geografica, la natura, e la qualità di determinati prodotti o servizi.

A seguito dell’entrata in vigore, dal 23/03/2019, del D.Lgs.n. 15 del 20/02/2019, possono ottenere la registrazione di marchi collettivi:

  • le persone giuridiche di diritto pubblico (come ad esempio lo stato e gli enti pubblici);
  • le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti.

Saranno poi gli Enti e le Associazioni titolari del marchio a concederlo in uso a produttori e commercianti, secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Non sono invece legittimate a richiedere la registrazione del marchio collettivo:

  • le società per azioni;
  • le società in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata.


QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA DOMANDA DI DEPOSITO?

Alla richiesta di un marchio collettivo deve essere allegato un regolamento che preveda, tra le altre cose l’uso del marchio, i controlli e le relative sanzioni, ed eventualmente un disciplinare di produzione.

Successivamente, qualsiasi modifica concernente i regolamenti d’uso deve essere comunicata a cura dei titolari del segno all’Ufficio italiano brevetti e marchi (Uibm), al fine di essere inclusa nei documenti allegati alla domanda di primo deposito del marchio.


QUALI SONO I COSTI DI DEPOSITO?

Tasse di concessione governativa (indipendentemente dal numero di classi di prodotti o servizi):

  • 337 euro per il primo deposito;
  • 202 euro per il rinnovo;
  • 34 euro (più 1 marca da bollo da 16 euro) per eventuale lettera d\'incarico a mandatario o rappresentante.

Il pagamento delle tasse di ccgg deve essere effettuato, successivamente al deposito, tramite il modello F24 precompilato, rilasciato dall\'operatore al momento della presentazione della domanda. Il pagamento fa testo come data di deposito del marchio.

Diritti di segreteria e bolli:

  • per copia autentica - diritto di segreteria da 43 euro, più 2 marche da bollo da 16 euro;
  • per copia semplice - diritto di segreteria da 40 euro, più 1 marca da bollo da 16 euro;
  • oltre le prime 4 pagine di modulo - aggiungere 1 marca da bollo da 16 euro ogni 4 pagine (o frazione di 4).

Il pagamento dei diritti di segreteria deve essere effettuato:

- tramite sistema Pago PA, dopo il ricevimento via e-mail dell\'avviso di pagamento generato dall\'ufficio, contenente l\'importo dovuto ed una serie di codici identificativi (QR code, codice di pagamento IUV, codice CBILL per home banking). L\'importo indicato potrà essere pagato mediante vari canali come home banking, sportelli bancari, uffici postali, tabaccherie, punti vendita Sisal, ricevitorie Lottomatica, sportelli bancomat atm abilitati, altri canali che accettano pagamenti PagoPA senza dover inviare successivamente la ricevuta di avvenuto pagamento;

oppure

- versamento in contanti o bancomat allo sportello.

Ultima modifica
Lun 18 Gen, 2021