PEC - Posta Elettronica Certificata

 

COMUNICAZIONE DEL 18/02/2022
Domicilio digitale (PEC) obbligo di comunicazione al Registro delle imprese - Art. 37 D.L. 76/2020 >> 

 

COMUNICAZIONE DEL 23/09/2020
Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 obbligo di comunicazione al Registro delle imprese >>

 

 

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
Art. 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 5 Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico e della Giustizia del 27.4.2015.


Definizione

La Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è un sistema di posta elettronica, regolata da un’apposita normativa, rilasciata da un gestore autorizzato che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.

La trasmissione viene considerata di Posta Certificata solo se entrambi gli interlocutori (mittente e destinatario) dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a gestori autorizzati diversi.

 

Imprese obbligate a comunicare la propria  P.E.C. al Registro delle Imprese 

  • Sono obbligate a comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata, per la sua iscrizione nel Registro Imprese, tutte le "imprese costituite in forma societaria” (art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. 2/2009), quindi tutte le società con qualsiasi natura giuridica.

        Sono pertanto tenute alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata le società di persone e le società di capitali comprese anche:
       - le società in liquidazione
       - le società semplici
       - le cooperative in qualsiasi forma costituite
       - le società consortili

  • Sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata anche le imprese individuali , attive e non soggette a procedure concorsuali


Quali caratteristiche deve avere la P.E.C. da iscrivere al Registro Imprese

Esistenza e validità dell\'indirizzo P.E.C.

L\'indirizzo P.E.C. comunicato al Registro Imprese deve essere esistente, valido e attivo al momento della comunicazione.

Univocità della P.E.C.

L’indirizzo PEC di cui si chiede l\'iscrizione deve essere riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
P.E.C. con dominio "@postacertificata.gov.it"
Non è possibile comunicare come Casella PEC dell\'impresa quella con il dominio \'@postacertificata.gov.it\' (PEC del cittadino), in quanto la casella PEC @postacertificata.gov.it, è stata introdotta con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta, ed è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa (articolo 16 bis, comma 5 della legge 2/2009).


Modalità di presentazione e modulistica

La comunicazione/variazione della P.E.C. al Registro Imprese avviene attraverso una pratica telematica di Comunicazione Unica che può essere predisposta utilizzando i seguenti strumenti:

  • Comunica starweb
  • Comunica Fedra ( solo per le società )
  • Modalità semplificata on line – Pratica semplice

Per accedere all’applicativo basta collegarsi all’indirizzo internet
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action

  • Altri software compatibili


Soggetti che possono effettuare l\'adempimento

  • Legale rappresentante/amministratore/liquidatore/titolare.

Diritti e bolli

La domanda di iscrizione e variazione del solo indirizzo PEC da parte delle società e delle imprese individuali è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.






 

Ultima modifica
Gio 09 Feb, 2023