PEC - Posta Elettronica Certificata
Domicilio digitale (PEC) obbligo di comunicazione al Registro delle imprese - Art. 37 D.L. 76/2020 >> |
Domicilio digitale (PEC): entro il 1° ottobre 2020 obbligo di comunicazione al Registro delle imprese >> |
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.
Art. 16, comma 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 5 Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico e della Giustizia del 27.4.2015.
Definizione
La Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) è un sistema di posta elettronica, regolata da un’apposita normativa, rilasciata da un gestore autorizzato che consente di scambiare messaggi (e documenti allegati) con la massima sicurezza e con lo stesso valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.
La trasmissione viene considerata di Posta Certificata solo se entrambi gli interlocutori (mittente e destinatario) dispongono di caselle PEC, anche facenti capo a gestori autorizzati diversi.
Imprese obbligate a comunicare la propria P.E.C. al Registro delle Imprese
- Sono obbligate a comunicare la propria casella di Posta Elettronica Certificata, per la sua iscrizione nel Registro Imprese, tutte le "imprese costituite in forma societaria” (art. 16, comma 6 del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. 2/2009), quindi tutte le società con qualsiasi natura giuridica.
Sono pertanto tenute alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata le società di persone e le società di capitali comprese anche:
- le società in liquidazione
- le società semplici
- le cooperative in qualsiasi forma costituite
- le società consortili
- Sono obbligate a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata anche le imprese individuali , attive e non soggette a procedure concorsuali
Quali caratteristiche deve avere la P.E.C. da iscrivere al Registro Imprese
Esistenza e validità dell\'indirizzo P.E.C.
L\'indirizzo P.E.C. comunicato al Registro Imprese deve essere esistente, valido e attivo al momento della comunicazione.
Univocità della P.E.C.
L’indirizzo PEC di cui si chiede l\'iscrizione deve essere riconducibile esclusivamente ed univocamente all’impresa/società stessa, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
P.E.C. con dominio "@postacertificata.gov.it"
Non è possibile comunicare come Casella PEC dell\'impresa quella con il dominio \'@postacertificata.gov.it\' (PEC del cittadino), in quanto la casella PEC @postacertificata.gov.it, è stata introdotta con la finalità di attribuire senza oneri una casella di PEC ai cittadini che ne facciano richiesta, ed è destinata esclusivamente alle comunicazioni tra Pubblica Amministrazione e Cittadino, e viceversa (articolo 16 bis, comma 5 della legge 2/2009).
Modalità di presentazione e modulistica
La comunicazione/variazione della P.E.C. al Registro Imprese avviene attraverso una pratica telematica di Comunicazione Unica che può essere predisposta utilizzando i seguenti strumenti:
- Comunica starweb
- Comunica Fedra ( solo per le società )
- Modalità semplificata on line – Pratica semplice
Per accedere all’applicativo basta collegarsi all’indirizzo internet
https://ipec-registroimprese.infocamere.it/ipec/do/Welcome.action
- Altri software compatibili
Soggetti che possono effettuare l\'adempimento
- Legale rappresentante/amministratore/liquidatore/titolare.
Diritti e bolli
La domanda di iscrizione e variazione del solo indirizzo PEC da parte delle società e delle imprese individuali è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria.