Lunedì 7 Settembre 2026
PEC DEL CURATORE FALLIMENTARE
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore (per le procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) a decorrere dal 1/1/2013, entro 10 giorni dalla nomina devono comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di PEC.
Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore nominati prima del 1/1/2013 non sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese, ma possono comunque farlo.
Costi: esente imposta di bollo; diritti di segreteria € 10,00.
Sanzioni: il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.
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Ultima modifica
Mar 13 Dic, 2016