Novità sull'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale degli amministratori di società
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L’articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (già modificato dalla legge di Bilancio 2025 con l’introduzione dell’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori di società), sostituendo le parole «nonché agli amministratori» con le parole: «nonché all’amministratore unico o all’amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione». Conseguentemente dal 31/10/2025, l’obbligo di comunicare al Registro imprese il domicilio digitale (PEC) è esteso agli amministratori che assumono le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, o in mancanza, di Presidente del consiglio di amministrazione.
Società interessate
Società di capitali (srl, spa, sapa), anche consortili e società cooperative.
Alla luce della modifica operata dal D.L. 159/2025 l’obbligo non risulta più applicabile alle società di persone, alle società tra professionisti (se non costituite in forma di società di capitali), ai consorzi e alle Reti di imprese.
Soggetti obbligati
Gli amministratori di società di capitali o di cooperative obbligati a comunicare il domicilio digitale sono:
- l’amministratore unico;
- l’amministratore/consigliere delegato (o in sua mancanza il Presidente del consiglio di amministrazione).
Non sono più soggetti all’obbligo di comunicazione del domicilio digitale gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali assumono cariche diverse da quelle sopra indicate (ad esempio semplici consiglieri/amministratori o liquidatori).
Non sono, altresì, soggetti all’obbligo gli amministratori delle S.r.l. qualora, l'amministrazione sia affidata a più persone disgiuntamente oppure congiuntamente (art. 2475 co. 3).
Termine
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato (o in sua mancanza, di Presidente del Consiglio di amministrazione), la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina (anche al momento della costituzione della società) che come conferma. In mancanza l’ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale. Nel caso in cui la domanda non venga regolarizzata nel termine assegnato, l’Ufficio provvederà al rifiuto della stessa.
Per le società già costituite e iscritte al 31/10/2025 i soggetti obbligati dovranno provvedere a comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.
Domicilio digitale da indicare
Il domicilio digitale (PEC) non può coincidere con il domicilio digitale della società. Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico per più imprese potrà indicare per ciascuna di esse il medesimo indirizzo PEC.
Diritti si segreteria e imposta di bollo
Se la comunicazione o la variazione del domicilio digitale dell’amministratore è presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto o fatto, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento di iscrizione di società o di iscrizione di nuove nomine o conferme/rinnovi alle cariche di amministratore unico, amministratore/consigliere delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione.
La sola comunicazione del domicilio digitale dei predetti amministratori – senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio fisico e alla rappresentanza – è invece esente dal pagamento dei diritti di segreteria. Nell’attesa di chiarimenti da parte del Ministero competente che ha rivolto interpello all’AE, si ritiene applicabile l’imposta di bollo dovuta nella misura di € 65,00 (esente se start up o cooperativa sociale).
La sola comunicazione del domicilio digitale per coloro che rivestono cariche diverse da amministratore unico, amministratore/consigliere delegato o Presidente del consiglio di amministrazione, costituisce variazione di domicilio e pertanto il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo l’ordinaria disciplina dell’adempimento.
La richiesta di iscrizione del domicilio digitale da parte di soggetti non obbligati secondo le previsioni dell’art 13 del DL 159/2025 (ad esempio soci/amministratori di società di persone) rientra nelle normali istanze di iscrizione/variazione del domicilio digitale e sono, quindi, soggette al versamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo previste per le singole fattispecie.