PEC DEL CURATORE FALLIMENTARE


Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore (per le procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) a decorrere dal 1/1/2013, entro 10 giorni dalla nomina devono comunicare al Registro Imprese il proprio indirizzo di PEC.

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore nominati prima del 1/1/2013 non sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro Imprese, ma possono comunque farlo.

Costi: esente imposta di bollo; diritti di segreteria € 10,00.

Sanzioni: il ritardo nella comunicazione comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2194 c.c.

Ultima modifica
Mar 13 Dic, 2016