SANZIONI PER LA MANCATA COMUNICAZIONE DELLA PEC
Non sono previste sanzioni pecuniarie.
La mancata comunicazione della PEC da parte di una società comporta la sospensione per 3 mesi della domanda successiva di iscrizione al Registro Imprese. Trascorso inutilmente tale periodo l'ufficio respinge la domanda di iscrizione.
La mancata comunicazione della PEC da parte di un'impresa individuale comporta sospensione per 45 giorni di qualunque successiva ed ulteriore domanda anagrafica di variazione, presentata dal 1° luglio 2013 in poi. Trascorso inutilmente tale periodo la domanda si intende non presentata.
La sanzione non si applica in caso di domanda di cancellazione dal Registro Imprese, sia dell'impresa individuale che della società.
L'omessa comunicazione entro i termini indicati comporta il rigetto dell'istanza con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2194 del Codice Civile per le imprese individuali (da € 10,00 a € 516,00) e dall'art. 2630 del Codice Civile per le imprese societarie (da € 103,00 a € 1.032,00).