Disposizioni sulla regolarizzazione delle fatture prive di Codice Unico di progetto (CUP)

A seguito delle modificazioni normative intervenute con con la L. 30 dicembre 2023 n. 213 al D.L. 13/2023 art. 5 c. 6 e 7, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, , le amministrazioni pubbliche titolari delle misure di agevolazione sono tenute ad impartire ai beneficiari le istruzioni necessarie all’adempimento dell’obbligo di apposizione del CUP (Codice Unico di Progetto) sulle fatture presentate per l’ottenimento di un contributo pubblico, pena inammissibilità delle stesse, quando le stesse siano state emesse prima della concessione del sostegno pubblico.

Di seguito si comunicano le modalità con cui procedere alla regolarizzazione dei titoli di spesa privi di CUP fermo restando, ovviamente, l’obbligo di apposizione del CUP per tutte le fatture e le quietanze di pagamento emesse in data successiva all’attribuzione del citato codice:

  1. i titoli di spesa, emessi a partire dalla comunicazione del codice CUP da parte dell’Amministrazione, per essere correttamente rendicontati, devono riportare il codice CUP attribuito;
     
  2. i titoli di spesa emessi prima della comunicazione del CUP da parte dell’Amministrazione potranno invece essere regolarizzati secondo, alternativamente, una delle modalità di seguito riportate:

    a) fattura elettronica
    •    mediante l’emissione di nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa non indicante il CUP e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa che preveda tale indicazione;
    •    mediante la realizzazione di un'integrazione elettronica da unire all'originale e da trasmettere al Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI), secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019 (cfr pag 36 – anche se riferito al “reverse charge”), il cui testo viene allegato alla presente comunicazione. L’integrazione elettronica della fattura priva di CUP è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall’Agenzia delle Entrate (TD20);

    b) fatture cartacee:
    •    mediante l’apposizione del CUP sull’originale cartaceo con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di apposito timbro.

Si precisa che l’operazione di “integrazione” non è una regolarizzazione della fattura a fini fiscali e contabili ma una semplice integrazione. A seguito di tale integrazione, rimangono inalterati tutti i dati della fattura originaria, senza alcuna conseguenza sugli adempimenti fiscali.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Manuale alla compilazione delle fatture (cfr. pag. 10 e16) [File PDF]
Circolare chiarimenti dell'Agenzia delle entrate n. 14/E [File PDF]

Ultima modifica
Gio 28 Mar, 2024