Tachigrafi digitali

Il tachigrafo digitale è uno strumento di controllo che registra i tempi e le condizioni di guida dei conducenti di camion, pullman ed autocarri e nasce dall’esigenza di sostituire il precedente apparato analogico.

Il Regolamento CE 561/2006 ha reso obbligatoria l’introduzione del tachigrafo digitale a partire dal 1 maggio 2006, per tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore a 3,5 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente), con esclusione dei veicoli indicati all’art. 3.

I tachigrafi digitali devono inoltre essere installati – alla sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico – sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di merci (di portata superiore a 12 tonnellate) e di persone (veicoli di capienza superiore a 9 posti compreso il conducente e con portata superiore a 10 tonnellate), se la trasmissione dei segnali all’apparecchio è esclusivamente di tipo elettrico.

In Italia le competenze relative all’implementazione del tachigrafo digitale sono state attribuite dal DM 361 del 31/10/2003, alle Camere di Commercio in qualità di ente competente:

  • per il rilascio delle carte tachigrafiche
  • per la verifica della conformità degli apparecchi di controllo e delle carte tachigrafiche ai rispettivi modelli omologati;
  • per la verifica della rispondenza delle apparecchiature delle officine e dei montatori autorizzati e la regolarità delle loro attività in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo;
  • per l’istruttoria delle domande di autorizzazione per le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.
     

AUTORIZZAZIONE DEI CENTRI TECNICI

L'installazione, la riparazione, la taratura e la verifica periodica dei tachigrafi digitali può essere eseguita esclusivamente dai "centri tecnici" preventivamente autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Possono essere autorizzati in qualità di Centri Tecnici i seguenti soggetti regolarmente iscritti al Registro delle Imprese:

  • fabbricanti e rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di veicoli con impianti di produzione in Italia, sui cui veicoli vengono montati tachigrafi digitali;
  • fabbricanti di carrozzerie per autobus e autocarri, nelle cui carrozzerie vengono montati tachigrafi digitali. Questa tipologia di imprese qualora svolga esclusivamente l’attività di montaggio e di attivazione dei tachigrafi digitali deve inoltrare la domanda per il rilascio della relativa autorizzazione direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza alla Camera di Commercio competente. Qualora oltre all’attività di primo montaggio e attivazione intenda svolgere anche i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e la riparazione, deve richiedere l’autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio, soddisfare i requisiti tecnici previsti dall’art. 6 D.M. 10.08.07 e disporre altresì di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA (nel quale sia presente l'attività di taratura e prova di strumenti di misura).
  • i fabbricanti e i rappresentanti legali di fabbricanti extracomunitari di tachigrafi digitali nonché le officine concessionarie;
  • le officine di riparazione di veicoli nel settore meccanico o elettrico. Questa tipologia di imprese per svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni deve richiedere l’autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per il tramite della Camera di Commercio che predispone l’istruttoria e verifica l’esistenza dei requisiti tecnici previsti (art. 6 D.M. 10.08.07).

I Centri Tecnici che intendono svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni devono altresì disporre di un sistema di garanzia della qualità certificato da organismi accreditati da Enti membri EA, in cui sia presente l’attività di taratura e prova di strumenti di misura
I Centri tecnici possono eseguire gli interventi tecnici sui tachigrafi digitali di tutti i fabbricanti.

L’autorizzazione ha durata di un anno ed è rinnovabile a condizione che sussistano i requisiti previsti.

Unioncamere provvede a formare e rendere pubblico l'elenco dei centri tecnici autorizzati sulla base di comunicazioni inviate dal Ministero; a tal fine i centri tecnici hanno l'obbligo, tramite le Camere di Commercio di comunicare al Ministero le variazioni intervenute.

La Camera di Commercio annota le anzidette variazioni in calce all’autorizzazione già concessa, ovvero, in ragione della natura delle variazioni dichiarate, invita il soggetto richiedente a presentare una nuova domanda di autorizzazione. L'elenco è liberamente consultabile dal pubblico.

I Centri tecnici sono tenuti alla redazione di un registro conforme a quanto previsto all’art. 10 del D.M. 10.08.2007 realizzato anche con procedure informatiche, su cui annotare gli interventi tecnici eseguiti; custodiscono anche un altro registro sul quale vengono annotati gli smarrimenti ed i furti nonché le comunicazioni e le eventuali denunce presentate.


COSTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

  • Euro 370,00 per la richiesta di autorizzazione per centro tecnico;
  • Euro 185,00 per il rinnovo annuale;
  • Marca da bollo di Euro 16,00 da applicare sia sul modulo di autorizzazione che su quello del rinnovo.

Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato tramite Sistema PagoPA.
L’AVVISO CONTIENE DEI CODICI (CODICE IUV, CBILL E QR CODE) DA INDICARE AI FINI DEL PAGAMENTO. CANALI DI PAGAMENTO: HOME BANKING (codice CBILL), OPPURE SPORTELLI BANCARI, UFFICI POSTALI, TABACCHERIE, PUNTI VENDITA SISAL, LOTTOMATICA, SPORTELLI BANCOMAT ATM ABILITATI, APP IO, ECC.

Link alla  piattaforma SIPA per generazione avviso Pago PA in autonomia: https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAACCMT

Codice servizio: Metrico

In caso di necessità contattare direttamente l'Ufficio Metrologia Legale (metrico@lg.camcom.it)


NORMATIVA

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (file PDF)

Primi orientamenti applicativi nuovo Regolamento n. 165/2014 [file PDF]

Regolamento CE 561/2006 [file PDF]

D.M. 10.08.2007 [file PDF]


MODULISTICA

Informativa privacy ex art. 13 Regolamento 2016/679 [file PDF]

La modulistica per i Centri Tecnici è disponibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Modello dichiarazione antimafia [file DOCX]

Dichiarazione sostitutiva del Certificato del Casellario giudiziale [file DOCX]

Ultima modifica
Mer 17 Mag, 2023