Strumenti di misura: ulteriore proroga del periodo transitorio per gli Organismi abilitati alla verifica periodica

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con propria nota del 26 giugno 2020, conferma l\'applicabilità dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, agli Organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall’articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93. 

In applicazione di tale norma, il Ministero conferma che l\'abilitazione all\'esercizio delle attività di verificazione periodica conserva la propria validità fino al termine di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

Ultima modifica
Gio 10 Feb, 2022