Il ravvedimento operoso

 

Diritto annuale camerale. Da oggi calcoli e paghi online

 

Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.

Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.

Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:

  • entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, versando:


    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);


    - una sanzione del 3,00% (pari ad 1/10 della sanzione minima pari al 30%) sul diritto non versato nei termini;


    - gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento;

  • entro un anno dalla scadenza del termine ordinario, versando:


    - il diritto dovuto e non versato (o versato in misura insufficiente);


    - una sanzione pari al 3,75% (pari ad 1/8 della sanzione minima del 30%) sul diritto non versato nei termini;


    - gli interessi, calcolati in base al tasso legale in vigore e maturati dalla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Per le imprese e/o le unità locali che risultano già iscritte al 01/01 il termine per avvalersi del ravvedimento scade il 30mo giorno successivo la data di scadenza del pagamento.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.

Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.


Come si versa

Il tributo deve essere versato su modello F24: nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici, il domicilio fiscale ed il codice fiscale (non la partita IVA, se diversa). Nella sezione IMU ed altri tributi locali indicare:

  • codice ente - sigla della provincia presso la cui Camera di commercio è iscritta l’impresa o l’unità locale (LI sia per Grosseto che per Livorno);
  • codice tributo - 3850 per il versamento del tributo omesso;
  • codice tributo - 3851 per il versamento degli interessi calcolati in base al tasso legale;
  • codice tributo - 3852 per il versamento della sanzione;
  • rateazione - il campo non deve essere compilato;
  • l’anno di riferimento da indicare in tutte le righe è quello di competenza del tributo –;
  • importi a debito - indicare l’importo dovuto per ciascun tributo versato.


CONTATTI

Per qualsiasi quesito, verifica o chiarimento si prega di contattare l\'Ufficio Diritto annuale ai seguenti recapiti:

diritto.annuale@lg.camcom.it

Valentina Volpini tel. 0586 231329
Stefania Pieroni tel. 0564 430207
Marco Barlotta tel 0564 430209

Ultima modifica
Mer 01 Mar, 2023