Chi deve pagare il Diritto Annuale
Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale (ufficio, magazzino, laboratorio, negozio ecc.) con diversa localizzazione rispetto alla sede; l'importo del tributo non è frazionabile sulla base del periodo di iscrizione.
Diritto Annuale 2022
Le imprese che al 1° gennaio di ciascun anno sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento alla Camera di Commercio di competenza di un diritto annuale per la sede legale e per ogni unità locale.
Con la circolare Mise del 15/11/2016 è stata introdotta la riduzione del 50% del diritto annuale prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del D.lgs. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 rispetto agli importi fissati per il periodo 2011-2014.
Con successivo decreto Mise del 12 marzo 2020 è stato introdotto l’incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2020, 2021 e 2022 (delibera del Consiglio camerale n. 16 del 26 novembre 2019) pari al 20% rispetto agli importi stabiliti per l’anno 2017, ai sensi del comma 10 dell’art. 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Si ricorda che il diritto è dovuto da tutti i soggetti iscritti al Registro Imprese e anche da quelli iscritti solo al R.E.A.L’impresa che ha trasferito la propria sede legale da una provincia ad un’altra, deve versare il tributo alla Camera di Commercio ove era iscritta al 1° gennaio.
INFORMATIVE PER IL CALCOLO DEL DIRITTO ANNUALE 2022
Sono in recapito, esclusivamente mediante invio PEC (Posta Elettronica Certificata), le seguenti informative in merito al versamento del diritto annuale per l’anno 2022, con il dettaglio degli importi:
Le imprese che, alla data dell’invio, non risultano in regola con il versamento del diritto annuale relativo agli anni precedenti (2020 e 2021) riceveranno le informative di seguito riportate:
In tali casi si prega di rivolgersi ai riferimenti operativi indicati a fondo pagina.
Imprese di nuova iscrizione - Anno 2022
Per le SOLE nuove iscrizioni il pagamento può essere effettuato sia per cassa automatica che con modello F24 entro 30 giorni dalla presentazione della pratica.
Prospetto riepilogativo degli importi con esempi (file PDF)
Diritto annuale - calcolo online e pagamento con PagoPA e F24
E’ disponibile un sito tematico dedicato al diritto annuale: https://dirittoannuale.camcom.it
Ravvedimento diritto annuale 2021
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive.
In particolare, tale decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2, dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L’articolo 6, del decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza”.
Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni commesse nei seguenti termini:
Ai fini del perfezionamento del ravvedimento, il diritto dovuto, le sanzioni ridotte e gli interessi legali devono essere versati contestualmente dai contribuenti interessati.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 35, della legge n. 449/1997, il regolare pagamento del diritto annuale è condizione per ottenere, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al pagamento, il rilascio delle certificazioni da parte del Registro delle Imprese.
Tasso di interesse legale
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13/12/2021 recante "Modifica del saggio di interesse legale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15/12/2021) la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 1,25% per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Relativamente al calcolo degli interessi legali relativamente al ravvedimento del Diritto Annuale 2021 (codice tributo 3851) i giorni trascorsi fino al 31 dicembre 2021 sono soggetti al tasso dello 0,01%; dal 1 gennaio 2022 tasso 1,25%.
Contatti
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